LA SOCIETÀ SEMPLICE COME “CASSAFORTE” PER LA GESTIONE DELLE OPERE D’ARTE di Stefano Loconte e Beatrice Molteni

 

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La creazione di una collezione di opere d’arte richiede tempo, dedizione e passione. Il collezionista, infatti, acquisto dopo acquisto, può arrivare a costruire un preziosissimo patrimonio artistico, di cui può, a sua discrezione, disporre finché è in vita.

Tra le importanti e delicate scelte che il collezionista è chiamato a compiere nel corso della propria vita, vi è quella relativa alla pianificazione patrimoniale e successoria della collezione, finalizzata alla sua gestione e valorizzazione nel tempo, anche successivamente alla sua morte. Infatti, tra le varie esigenze del collezionista, vi è senz’altro quella di voler garantire l’unitarietà della collezione, l’efficientamento della fiscalità in sede successoria e la valorizzazione e cura dei beni facenti parte la collezione.

Spesso, la maggior preoccupazione del collezionista riguarda la modalità di trasmissione, non soltanto del bene o della collezione in sé e per sé, ma anche, e soprattutto, la trasmissione dell’amore per l’arte agli eredi che riceveranno tale patrimonio. Ciò nonostante, anche se il collezionista ha la fortuna di avere un erede disposto a curare nel tempo la collezione e a continuare il suo progetto artistico, è sempre necessario che egli conosca, e tenga presente, quali sono le regole successorie previste dal nostro legislatore che spesso possono ostacolare, o addirittura impedire, il trasferimento unitario della collezione.

Nonostante la rigidità delle norme di legge in ambito successorio, il nostro ordinamento mette a disposizione del collezionista, e degli altri operatori del settore, altrettanti strumenti giuridici che consentono di poter comunque gestire, valorizzare e proteggere efficacemente la collezione di opere d’arte. Tra questi strumenti vi è la società semplice, considerata un veicolo così utile, per perseguire tali fini, da essere comunemente definita come una c.d. “cassaforte di famiglia”.

Prima di approfondire quali sono i vantaggi di cui la società semplice dispone per poter garantire una adeguata gestione e trasmissione di una collezione artistica, occorre premettere che la stessa costituisce un modello societario base, che può svolgere esclusivamente attività non commerciali, ivi incluse attività di mera gestione di beni immobili, opere d’arte e attività di gestione di partecipazioni sociali. I conferimenti sono essenziali per acquisire la qualità di socio, tuttavia se i conferimenti non sono determinati nel contratto sociale, la legge presume che i soci siano tenuti a conferire le risorse necessarie in parti eguali tra loro. Può essere conferita ogni cosa in grado di arrecare utilità e suscettibile di valutazione economica, quindi non solo denaro, ma anche beni in natura, quali singoli beni immobili, mobili, materiali, immateriali.

È altresì possibile avere un “socio d’opera”, ossia un soggetto che conferisca nella società la propria opera (manuale o intellettuale) mettendo a disposizione la propria attività lavorativa in cambio della partecipazione agli utili (art. 2286, comma 2, c.c.), quale ad esempio potrebbe essere la presenza di un art advisor di fiducia, che consigli e supervisioni sulla gestione della collezione da parte degli attuali, e soprattutto futuri, soci. Come anticipato, le quote dei singoli soci si presumono essere proporzionali ai conferimenti da essi eseguiti, tuttavia è possibile attribuire a singoli soci diritti, sia di natura amministrativa sia patrimoniale, diversi, ad esempio con riferimento al diritto di partecipazione agli utili della società o al diritto di amministrare la stessa.

In tal caso, dunque, vi potrà essere un socio che conferisce beni (quale può essere dunque un’opera d’arte) per il valore di cento, a fronte del riconoscimento nei suoi confronti di una partecipazione di dieci, a cui verranno ancorati diritti che gli consentono, ad esempio, di amministrare (in via disgiuntiva o congiuntiva) la società e viceversa. Così, mediante il conferimento di beni all’interno del veicolo societario potrà essere assicurata l’unitarietà nella loro detenzione, gestione e trasmissione, consentendo nel contempo di poter introdurre soluzioni di governance particolarmente flessibili, grazie all’ampia libertà che viene concessa ai soci nel determinare il contenuto, e le eventuali modifiche, del contratto sociale.

È bene altresì precisare che, ai fini della costituzione della società semplice, non è prevista alcuna forma speciale, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (ad esempio per il conferimento dei beni immobili è richiesto l’atto pubblico, a pena di nullità). Inoltre, la società semplice non è tenuta ad avere libri sociali, non deve redigere né pubblicare il bilancio, assicurando così la tutela della riservatezza dei dati, che è senza dubbio un aspetto considerato molto caro agli appassionati e agli operatori del mondo dell’arte.

Una volta conferite le opere d’arte all’interno della società, tenendo altresì conto che la società stessa potrà acquistarne di nuove nel tempo, i soci potranno trasferire, a determinate condizioni e attraverso le modalità previste nel contratto sociale, le loro partecipazioni a terzi, siano essi eredi oppure soggetti estranei alla famiglia. Infatti, per quanto riguarda lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la legge prevede diversi possibili esiti connessi alla morte del socio, per la rilevanza che assume la sua persona nella società e per le sue caratteristiche personali: i soci potranno prevedere nel contratto sociale l’ipotesi di scioglimento per la quale gli eredi avranno diritto alla quota di liquidazione della società e non invece alla liquidazione della quota del de cuius, oppure l’ipotesi di consolidamento grazie alla quale i soci superstiti acquistano la quota del socio defunto, liquidandone il valore agli eredi ovvero l’ipotesi di continuazione, facoltativa o obbligatoria, che prevede che il rapporto sociale continui con gli eredi del socio defunto.

Dal punto di vista fiscale, occorre sottolineare che il trasferimento delle quote della società semplice, ai propri eredi o a terzi, per successione o donazione è assoggettato all’omonima imposta, con applicazione delle aliquote (4%, 6% o 8%) e delle franchigie attualmente vigenti, e che variano in relazione al grado di parentela dei successori con il de cuius ovvero dei soggetti destinatari della donazione rispetto al donante. Inoltre, la base imponibile su cui calcolare tale imposta è determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (ove presenti), tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario (come, normalmente, avviene per la società semplice), al valore commerciale complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività.

Di recente, invece, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, al valore dichiarato, in sede di donazione o di dichiarazione di successione di quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio nè inventario, con riguardo agli immobili compresi nel patrimonio di tale società (eccettuati i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria) possa essere applicabile il criterio della c.d. valutazione “automatica”. Ancora controversa la possibilità di applicare la norma agevolativa, di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, che prescrive, al soddisfacimento di determinati requisiti, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia, di aziende o rami aziendali, di azioni e quote sociali a favore dei discendenti e/o del coniuge dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni.

Alla luce di quanto brevemente esposto, possiamo considerare la società semplice come uno strumento estremamente flessibile ed elastico, che permette ai soci di poter avere una garanzia di unitarietà nella gestione dei beni, soprattutto quando si tratta di preziose opere d’arte.

 

Avv. Prof. Stefano Loconte - Managing Partner presso Loconte&Partners 

Beatrice Molteni - Junior Associate presso Loconte&Partners