MERCATO DELL’ARTE E RISCHIO RICICLAGGIO: NEWS PER GALLERIE E CASE D’ASTA di Giulia Maria Mentasti 

 

FOTO GIULIA MENTASTI

 

News per gallerie e case d’asta: l’Unione Europea e, di riflesso, l’Italia hanno irrigidito le regole antiriciclaggio nel mercato dell’arte.

Specificamente, a seguito dell’approvazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 ottobre 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il D.Lgs. n. 125/2019, recante modifiche e integrazioni ai decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, nonché attuazione della direttiva 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio), che a propria volta ha modificato la direttiva del 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tra le novità previste dal testo figura l’ampliamento, imposto dal fronte europeo, della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che ora contempla anche commercianti di opere d’arte, gallerie d’arte e case d’asta, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10.000 euro.

Riforma che il mercato dell’arte deve dunque guardare con attenzione, soprattutto se si considera che il decreto è entrato in vigore proprio ieri, 10 novembre 2019. Quali sono le ragioni sottese all’intervento legislativo eurocomunitario, che l’Italia è stata chiamata a recepire?

Dunque, che l’arte rappresenti uno dei veicoli più sofisticati per riciclare proventi illeciti non è mai stato messo in discussione, e questo per una molteplicità di ragioni. Partiamo dalla sua più spiccata caratteristica intrinseca, ovvero la frequente difficoltà alla determinazione del valore, e di conseguenza del prezzo, delle opere d’arte. 

Seppur non manchino certo formule matematiche usate quale riferimento dagli esperti del settore per calcolare il suddetto importo, lo stesso coefficiente alla base delle stesse (che, provando a semplificare, si concretizza in un numero attribuito all’artista sulla base del suo curriculum e della richiesta delle sue opere sul mercato) è inevitabilmente soggetto a mutamenti nel tempo, senza contare gli ulteriori parametri idonei a influenzare il calcolo (l’essere o meno l’artista in vita, la presenza di un’autentica o di un certificato di archiviazione attendibile, la pubblicazione sul catalogo generale o ragionato dell’artista, la presenza sul mercato di falsi accertati), nonché, da ultimo, aspetti più soggettivi che possono influenzare un acquirente nell’offerta.

Pensando ad alcuni esempi divenuti noti alle cronache, basti menzionare il capolavoro di Pablo Picasso le “Donne di Algeri”: in origine l’opera era posseduta dai collezionisti americani Victor e Sally Ganz, che nel 1956 avevano acquistato l’intera serie di 15 dipinti dall’agente di Picasso, Daniel Kahnweiler, per 212.500 dollari. Successivamente, nel novembre 1997, il quadro era stato messo sul mercato e venduto a un’asta di Christie’s per 31,9 milioni di dollari a un collezionista saudita, che dunque aveva ottenuto un guadagno del 462% in 18 anni, pari a una plusvalenza di circa il 25% all’anno. Ma al “salto” ancor più eclatante si è assistito nel 2015, diciotto anni più tardi, quando l’opera (che aveva una stima massima di partenza di 140 milioni) è stata nuovamente ceduta addirittura a 179 milioni, fornendo una lampante dimostrazione della volatilità del mercato.

Ciò detto, se è pur vero che la suddetta peculiarità può talvolta giustificare oscillazioni di prezzi ictu oculi anomale, essa viene purtroppo anche strumentalizzata da chi, invece, nasconda dietro l’acquisto di un’opera d’arte finalità criminali di “ripulitura” di proventi illeciti.

In altri termini, che la sopradescritta caratteristica non possa da sola spiegare pezzi battuti all’asta a prezzi esorbitanti, ben superiori rispetto alle stime, è del resto confermata dai report e dalle segnalazioni che negli ultimi anni sono giunti su più fronti, a livello internazionale e europeo.

Nel 2017 la Commissione Ue, nel Report sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel mercato interno, ha compiuto proprio un’analisi ad hoc sulle attività di scambio di beni di elevato valore come opere d’arte: è emerso come si tratti di un settore per molti aspetti ancora non regolamento, e proprio per questo vulnerabile, nonché caratterizzato sia dalla presenza di numerosi operatori di piccole dimensioni sia da un volume significativo di transazioni private a loro volta connotate da spiccata riservatezza e da un utilizzo notevole di denaro contante, tipicamente idoneo a favorire, oltre all’anonimato, la scarsa tracciabilità.

Orbene, non potendo più trascurare che l’arte rappresenti uno dei veicoli più sofisticati e preferiti dai riciclatori di proventi illeciti, il Legislatore europeo ha ritenuto prioritario rendere anche questo mercato più trasparente.

Per la prima volta, con la Direttiva (UE) n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, meglio conosciuta come V Direttiva antiriciclaggio, tutte le figure che lavorano in questo settore, ovvero galleristi, gestori di case d’aste e antiquari, vengono considerati alla stregua di professionisti e operatori finanziari, nonché precettati per dare il loro contributo alla lotta contro il reimpiego di capitali illegali, attraverso un’adeguata verifica della clientela e l’invio di eventuali segnalazioni di operazioni sospette.

In particolare, il nuovo articolo 1 modifica l’art. 2 della previgente Direttiva, inserendo tra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, sub lett. i) “le persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10.000 euro”; nonché, sub lett. j), “le persone che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10.000 euro”.

Sul fronte nazionale, l’Italia – con il D.Lgs. 125/2019 la cui entrata in vigore è, come anticipato, proprio di un giorno fa – ha provveduto all’aggiornamento della normativa interna, la quale in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo trova puntuale disciplina nel D.Lgs. n. 231/2007 così come negli anni è stato integrato e modificato.

Pertanto, è opportuno sapere che, d’ora in avanti, chiunque acquisti un’opera o si aggiudichi un’asta, per un valore economico pari o superiore alla predetta soglia di 10.000 euro, sarà sottoposto a una serie di controlli, e in particolare alla c.d. adeguata verifica della clientela.

Specificamente, e pur senza pretese di esaustività in questa sede precluse, gli acquirenti e aggiudicatari verranno identificati mediante copia o scannerizzazione dei documenti di identità, ovviamente in corso di validità.

L’attività di identificazione e verifica avrà altresì quale destinatario il c.d. “titolare effettivo”, cioè la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nel cui interesse, in ultima istanza, l’operazione (e quindi, in questo caso, l’acquisto dell’opera d’arte) è realizzata.

Si noti bene che se il cliente-acquirente dell’opera è una persona giuridica, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo, nonché, nel caso di società di capitali, con chi sia titolare di una partecipazione superiore al 25% del capitale, che può essere detenuta anche per il tramite di società controllate o fiduciarie, o per interposta persona. Ma il Legislatore non si ferma qui: anche laddove l’esame dell’assetto proprietario precluda di individuare il proprietario dell’ente, il titolare effettivo coinciderà con coloro ai quali è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o di un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, nonché, quale criterio residuale, con chi abbia poteri di amministrazione o direzione della società.

Precisazione legislativa, quest’ultima, la cui conoscenza non è certo di secondario rilievo per gli operatori del mercato dell’arte, se si considera che sempre più spesso non si interfacciano con singoli individui, ma con realtà aziendali le quali, per disparate ragioni (tra cui “banalmente” di immagine), decidono di investire risorse economiche importanti nell’acquisto di opere d’arte e beni culturali e nella creazione di una propria collezione.

Infine, ogniqualvolta si sappia o si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, prima di compiere l’operazione di vendita dell’opera dovrà essere inviata senza ritardo la relativa segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), cioè a quell’Autorità che, istituita presso la Banca d’Italia, è incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché, una volta ricevuta la segnalazione, di valutarne la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l’autorità giudiziaria, per l’eventuale sviluppo dell’azione di repressione.

Ciò detto, a commercianti di opere d’arte, gallerie e case d’aste, attenzione quindi a conformarsi a questi chiari, precisi, obblighi, perché in caso di violazione saranno irrogate pesanti sanzioni. Inoltre, qualora si sia costretti a fare una segnalazione all’UIF, si ricordi che è vietato avvertire il cliente, pena l’incorrere addirittura in responsabilità penali.

L’adempimento puntuale agli obblighi antiriciclaggio, da ultimo, consentirà anche di tutelarsi dal rischio di essere chiamati a rispondere insieme al cliente dell’eventuale attività di ripulitura di denaro sporco realizzata proprio attraverso l’acquisto dell’opera d’arte: il codice penale, in particolare, all’art. 648-bis e sotto la rubrica “Riciclaggio”, punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con una multa da 1.032 euro a 15.493 euro proprio chi, pur estraneo al reato i cui proventi vengono reimmessi nel circuito economico, “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito”.

Si comincia a scrivere oggi, in definitiva, una nuova pagina del mercato dell’arte, fiduciosi che la maggiore trasparenza richiesta dal Legislatore, lungi dal disincentivare ad affacciarsi a questo mercato, valorizzi ancor più l’enorme potenziale che solo un Paese con un patrimonio artistico come il nostro può vantare.

 

Giulia Maria Mentasti

Avvocato, Associate di Loconte&Partners

Trainee Lawyer di Loconte&Partners