L’ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO di Giuseppe Emanuele Sarica 

 

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Per quanto attenti e cauti nella gestione, conservazione e cura del proprio patrimonio artistico, non è mai del tutto possibile escludere il rischio relativo ll’intervento di fattori esterni in grado di comprometterne il valore.

Proprio per tutelare il valore del patrimonio artistico si ricorre alla stipulazione di un contratto di assicurazione, il quale ai sensi dell’art. 1882 c.c. è definito come «il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro […]».

Tale fattispecie prevede la forma scritta ad probationem e rappresenta una tipologia di contratto “aleatorio”, intendendosi come tale un accordo in base al quale non è possibile prevedere in anticipo “se” o “quando” il sinistro o l’evento contro il quale ci si vuole proteggere si verificherà.

Le caratteristiche tipiche del contratto di assicurazione sul patrimonio artistico sono diretta conseguenza della specificità dei beni che si intendono proteggere da possibili danni o furti, in quanto tali beni sono caratterizzati da un assoluto grado di unicità e originalità, la cui alterazione (a volte irreversibile) può comprometterne seriamente il valore.

Le compagnie assicurative, in pratica, “scambiano il rischio con il danaro” e l’esecuzione del contratto è regolata dal c.d. “principio indennitario” secondo il quale l’assicuratore è tenuto a indennizzare il danno patito dall’assicurato in conseguenza del sinistro: pertanto, lo scopo dell’assicurazione è quello di reintegrare il patrimonio dell’assicurato che, in linea di principio, non potrebbe ricevere più di quanto corrisponda al danno subito a seguito del sinistro (in ragione della funzione previdenziale e non lucrativa del contratto di assicurazione).

Nel settore delle opere d’arte, il ricorso alla stipulazione di contratti di assicurazione risale ai primi anni Sessanta del ‘900, quando le prime polizze, denominate “floaters” e impiegate in ambito marittimo per assicurare le merci trasportate dalle navi in occasione di esposizioni e fiere, furono estese poi anche alle opere d’arte trasportate via mare.

Gradualmente, le compagnie assicurative iniziarono a specializzarsi e interessarsi sempre di più al settore artistico, anche per via della crescente domanda (e preoccupazione) di collezionisti, investitori, musei e gallerie d’arte.

Le polizze presenti oggi sul mercato si presentano molto più sofisticate.

Il proprietario dell’opera d’arte può stipulare un contratto di assicurazione per proteggerla dagli eventi che possono verificarsi all’interno del luogo in cui è conservata, come danni di origine dolosa (ad esempio, furti o vandalismo), danni di origine colposa o accidentale causati dallo stesso proprietario, da un suo familiare o da animali domestici nonché da chi lavora nell’abitazione in cui i beni sono custoditi (senza ricorrere all’immaginazione, basti pensare ad urti accidentali o all’utilizzo di detergenti sui dipinti durante le operazioni di pulizia domestica).

In caso di movimentazione dell’opera, in occasione di prestito a musei o enti, è prassi che l’assicurazione venga stipulata da un soggetto diverso dal proprietario (e.g. museo che ospita la mostra), verificandosi una scissione tra la persona del contraente (il museo o l’ente organizzatore dell’esposizione), che sarà tenuto al pagamento del premio, e quella dell’assicurato (il proprietario, così incentivato ad accordare il prestito), al quale spetteranno i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

È evidente che rispetto alle polizze relative a un bene collocato in un’abitazione privata, quelle aventi a oggetto opere d’arte esposte nei musei o altri enti tengono in considerazione i maggiori rischi legati sia alla movimentazione che alla allocazione in luoghi aperti al pubblico, fasi in cui l’opera verrebbe astrattamente in contatto con molti soggetti diversi.

Diretta conseguenza di quanto appena esposto è che l’aumento dei rischi in capo alla compagnia assicurativa comporterà anche l’innalzamento del premio previsto come corrispettivo che graverà sul contraente.

Le polizze assicurative per le opere d’arte, in tali casi, sono tradizionalmente suddivise in due categorie: le c.d. polizze named perils (“rischi definiti” o “nominati”) che individuano in maniera dettagliata tutti gli eventi al verificarsi dei quali ha effetto la copertura e le c.d. polizze all risks (“tutti i rischi”), invece, che sono più vantaggiose per il proprietario assicurato, in quanto offrono una copertura per qualsiasi possibile evento verificabile, anche per quelli che non è possibile determinare in anticipo in sede di conclusione del contratto.

All’interno delle polizze all risks, inoltre, possono includersi quelle che diverse compagnie assicurative presenti sul mercato hanno denominato “da chiodo a chiodo” (nail to nail), particolarmente indicate per la movimentazione dell’opera d’arte e in grado di offrire una copertura più estesa, che inizia a produrre i suoi effetti dal momento in cui l’opera viene prelevata dal luogo in cui è conservata abitualmente fino alla restituzione.

Nel caso di prestito a terzi è necessario determinare il valore dell’opera oggetto di prestito al momento della sottoscrizione della polizza: in particolare, come stabilito dall’art. 1908, comma 2, c.c., le parti possono predeterminare il valore del bene assicurato mediante la stima accettata, un accordo di carattere negoziale trasfuso in un atto scritto, redatto separatamente al contratto di assicurazione e dotato di una propria autonomia rispetto alla dichiarazione di valore delle cose assicurate, di regola presente in ogni contratto.

Tale valore costituirà il punto di partenza per la quantificazione dell’eventuale deprezzamento subito dall’opera a seguito del danno verificatosi, nonché la base per il calcolo dell’indennizzo in favore del soggetto assicurato, tenendo conto dell’applicazione di eventuali franchigie e limiti massimali.

Inoltre, in sede di verifica del grado di rischio, la compagnia assicurativa dovrà accertarsi della sussistenza del c.d. facility report, il documento, redatto dall’ente ospitante, all’interno del quale vengono rappresentate, in una scheda tecnico-descrittiva, le informazioni inerenti al luogo in cui verrà collocata l’opera, le caratteristiche degli spazi espositivi e i sistemi di prevenzione presenti (sistemi di allarme o strutture specifiche).

A questo documento si affianca il condition report, nel quale viene descritto lo stato di condizione conservativa dell’opera d’arte, gli eventuali interventi di restauro realizzati sulla stessa, e, più in generale, lo stato dell’opera al momento in cui viene prelevata dal luogo in cui è conservata (prima ancora che venga imballata e trasportata) per poter effettuare una verifica con lo stato dell’opera al momento della sua restituzione al proprietario prestatore. Questo è il motivo per cui, per prassi, il condition report viene allegato sia al contratto di prestito sia al contratto di assicurazione.

Le regole di buon senso impongono, dunque, di rivolgersi non solo a compagnie assicurative specializzate nel settore, ma anche a società che abbiano esperienza specifica nel trasporto e che riescano a gestire con efficienza e sicurezza tutte le fasi di movimentazione dell’opera al fine di minimizzare i possibili rischi, a vantaggio della stessa e del suo proprietario.

 

Giuseppe Emanuele Sarica

Avvocato Associate di Loconte&Partners di Milano