LE CASE D’ASTE E LA VENDITA DELLE OPERE D’ARTE di Beatrice Molteni 

 

FOTO BEATRICE MOLTENI

 

Le Case d’Aste rappresentano da sempre il luogo per eccellenza in cui poter acquistare le opere d’arte. Le origini del termine risalgono all’antica Roma, quando le vendite al pubblico dei beni dei debitori si svolgevano nelle vicinanze di un’asta conficcata nel terreno.

Ora, le Case d’Aste dettano i trend del mercato, stimano e valorizzano ciascuna opera, in modo da poterla poi vendere al miglior offerente.

A stabilire le regole del “gioco” sono senz’altro le tre Case d’Aste internazionali più importanti, ossia Christie’s, Sotheby’s e Phillips, abilissime nel garantire il successo di determinati artisti, così come sono altrettanto abili i loro banditori nel dirigere le aste.

Prima di procedere alla vendita, i professionisti specializzati delle Case d’Aste concordano con il venditore un intervallo di stima minimo e massimo su ciascun bene, le spese di commissione, che possono includere costi di marketing, coperture assicurative e altri servizi esterni quali deposito, imballaggio e trasporto, e concordano altresì il prezzo di riserva. Quest’ultimo consiste in un importo (che non viene mai reso pubblico) concordato tra venditore e Casa d’Aste al di sotto del quale non potrà realizzarsi la vendita del bene.

Le Case d’Aste si occupano poi di rendere disponibili (anche online) i cataloghi in cui vengono descritti i lotti e vengono fornite tutte le stime sul valore delle opere: per i potenziali acquirenti, infatti, è fondamentale valutare anticipatamente se partecipare, o meno, ad un’asta. Il catalogo delle opere in vendita consente così di individuare gli artisti e le opere che siano di proprio interesse. Successivamente, le Case d’Aste si occupano di organizzare mostre in cui vengono esposte tutte le opere in vendita in modo da poterle far visionare in maniera accurata.

Il giorno dell’asta, il potenziale acquirente, opportunamente registratosi, potrà partecipare presentandosi fisicamente in sala, potrà collegarsi telefonicamente oppure online, o potrà altresì depositare un’offerta scritta prima dell’inizio dell’asta stessa.

Solo il battito del martelletto, decreterà l’aggiudicazione del bene.

A questo punto, l’aggiudicatario potrà visionare e confermare il lotto, dopodiché non sarà più possibile per lui proporre contestazioni sull’integrità dell’opera. Spetterà a questo punto alla Casa d’Aste contattare l’aggiudicatario per comunicare il prezzo finale (comprensivo anche delle commissioni d’acquisto e delle tasse), per accordarsi sul metodo di pagamento e per organizzare il trasporto del bene venduto.

Sebbene lo svolgimento delle aste in modalità “tradizionale” presenti sempre il suo fascino e offra ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere, è pur vero che negli ultimi anni, grazie alla diffusione di internet e delle nuove tecnologie, si stanno sempre più diffondendo anche le aste online.

Le aste online sembrano registrare buoni risultati, ma soprattutto sembrano rivolgersi ad una platea più ampia di possibili acquirenti, che potrebbe dare vita ad una nuova tipologia di collezionisti, magari meno “esperta” del settore e con un budget di spesa più limitato, ma che potrebbe comunque rappresentare un nuovo interessante sbocco per il mercato dell’arte.

Senza dubbio, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha sconvolto il mercato internazionale delle vendite di opere d’arte, che a dire il vero già nel primo trimestre del 2020 aveva fatto registrare un brusco calo delle vendite rispetto agli anni precedenti. Infatti, il fatturato delle principali aste battute negli Stati Uniti da gennaio a marzo è passato dai 3 milioni di dollari del 2019 ai 243 milioni del 2020, registrando un calo totale del -32%. Il trend è confermato anche dal Regno Unito con un calo del -27% e con fatturati passati dagli 800 milioni di dollari del 2019 ai 590 milioni dei primi tre mesi del 2020.

Considerata l’attuale impossibilità di svolgere le aste nella modalità “tradizionale”, numerose sono state le conversioni in “live auction” (integrate con lo streaming dell’evento nel corso del quale è possibile partecipare telefonicamente o online) e in “online only” (dove l’acquirente presenta la propria offerta previa registrazione sulla piattaforma dedicata). Tali modalità hanno riscosso un grande successo, e sulla scia di questo trend, si può immaginare come le stesse andranno a ricoprire sempre di più un ruolo incisivo sul mercato.

Ma quali sono i profili giuridici da tenere in considerazione quando si realizza una compravendita di opere d’arte all’asta? Innanzitutto, occorre precisare che non vi è una autonoma disciplina normativa nell’ordinamento italiano che si occupa in modo specifico di questa materia, tuttavia, in linea generale, la vendita all’incanto è riconducibile al contratto di vendita di cui agli artt. 1470 ss. c.c.. La proposta di vendita all’asta si qualifica come “offerta al pubblico”, ai sensi dell’art. 1336 c.c., poiché caratterizzata da tutti gli elementi essenziali del contratto di vendita del bene, salvo ovviamente il prezzo che viene determinato in seguito. Il diritto d’acquisto spetta infatti al concorrente con l’offerta più vantaggiosa.

È bene precisare che le condizioni di vendita vengono stabilite dalle Case d’Aste, indicando specificatamente le modalità per partecipare all’asta, oltre che le modalità attraverso cui presentare le proprie offerte.

Per quanto attiene, invece, il profilo soggettivo, sono sostanzialmente tre i soggetti che prendono parte ad una vendita all’asta: il venditore/proprietario del bene, la Casa d’Aste e ovviamente l’acquirente.

Il rapporto che si instaura tra il proprietario del bene e la Casa d’Aste è generalmente riconducibile al contratto di mandato senza rappresentanza, di cui agli artt. 1703 ss. c.c.. Il legislatore definisce infatti il mandatario come colui che agisce in proprio nome acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con terzi.

La Casa d’Aste agisce quindi nella vendita in qualità di mandataria senza rappresentanza di colui che affida l’opera da mettere all’asta, agendo in nome proprio e per conto del venditore.

Si tratta, pertanto, di un vero e proprio contratto di commissione di vendita ex art.1731 c.c. di opere d’arte per conto del committente e in nome della Casa d’Aste, nel quale i terzi acquirenti non hanno alcun rapporto diretto con il committente. In ogni caso, nell’adempimento delle obbligazioni il mandatario dovrà agire con la diligenza richiesta per lo svolgimento dell’attività professionale esercitata ex art. 1776 c.c., e potrà essere chiamato a rispondere per gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.

Tuttavia, nella prassi, le Case d’Aste sono solite predisporre specifiche condizioni all’interno del contratto, nelle quali viene limitata ogni responsabilità a loro carico, ad eccezione ovviamente delle ipotesi in cui vi sia stato dolo o colpa grave. Ai fini della validità di tali clausole è necessario che siano specificatamente approvate per iscritto dall’acquirente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c..

Diversamente, nei casi in cui il banditore non si occupa direttamente della vendita del bene, ma mette a disposizione, ad esempio, una piattaforma online e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione, allora tale servizio è riconducibile all’istituto della mediazione ex art. 1754 ss. c.c., ai sensi del quale il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare ed è colui a cui competono una serie di doveri, tra cui quello sancito all’art.1759 c.c. secondo cui il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso.

Un ulteriore profilo da tenere in considerazione per la conclusione di contratti, quali la vendita online, è quello relativo alla possibilità, per l’acquirente, di esercitare il diritto di recesso laddove ne ricorrano i presupposti. Il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) offre, infatti, uno strumento di tutela a favore del “consumatore” che gli consente di poter disporre di un periodo di tempo di quattordici giorni per recedere dal contratto appena concluso (art. 52 Codice del Consumo). Tale diritto è invece, di norma, escluso in occasione di un’asta pubblica, definita come quel “metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi” (art. 45, co.1, lett. o), Codice del Consumo).

In conclusione, che si opti per la vendita all’incanto tradizionale o che si scelga la modalità virtuale\on line, sussistono specifici obblighi e limitazioni che regolamento il rapporto tra le parti, e che il venditore e l’acquirente dovranno tenere in considerazione al fine di tutelare i loro interessi.

 

Beatrice Molteni

Trainee Lawyer di Loconte&Partners