IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ARBITRATI NELL’ARTE di Elisa Carollo 

 

ElisaCarollo

 

Lo scorso 13 Luglio 2020 si è tenuto un incontro virtuale organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia volto a presentare il nuovo Regolamento degli Arbitrati nell’Arte, entrato in vigore il 28 aprile 2020.

Come già trattato in un precedete articolo (cfr. https://www.quidmagazine.com/index.php/diritto-dell-arte/1217-adr-un-alternativa-nella-risoluzione-delle-dispute-in-ambito-artistico-e-creativo-l-arbitrato-e-la-mediazione-di-elisa-carollo), negli ultimi anni è aumentata sempre più la consapevolezza che l’ADR sia il modo più conveniente ed efficiente, sia in termini di tempo che di costi, per risolvere le complesse controversie che possono sorgere nel mondo dell’arte.

In risposta a tale esigenza la Camera Arbitrale di Venezia ha predisposto un regolamento specifico destinato a disciplinare gli arbitrati su controversie relative alle arti e ai beni da collezione.

Analizziamo di seguito i principali punti fissati dal nuovo Regolamento.

Partiamo dal TITOLO I, che descrive i Principi generali. Innanzitutto è interessante notare come si sia cercato di definire l’ambito di applicazione, essendo l’arte una materia che, soprattutto con riferimento alle pratiche contemporanee (quali ad esempio arte performativa e nuovi media), può essere talvolta molto scivolosa e di difficile circoscrizione.

Si legge infatti all’art. 1 che il regolamento “disciplina i procedimenti di arbitrato aventi ad oggetto controversie in materia di arte - intesa nel suo significato più ampio, comprendente ogni attività umana creativa, svolta singolarmente o collettivamente o imprenditorialmente, qualunque sia la forma di espressione quali, a titolo esemplificativo, arti visive, musica, teatro, design, oggetti di antiquariato e da collezione”.

Sempre all’art. 1, punto 2, vengono definite le modalità di avvio della procedura: le parti che intendono instaurare un arbitrato per controversie in materia di arte sottoscrivono o si scambiano apposita convenzione arbitrale che faccia riferimento alla “Camera Arbitrale di Venezia” o “equipollente e/o al suo Regolamento Arte”. La convenzione arbitrale, il cui modello è disponibile online, è un accordo attuato con uno scambio di lettere o altri mezzi di comunicazione, inclusi documenti informatici, in forza del quale le parti sottopongono ad arbitrato “una specifica controversia insorta, oppure la clausola contenuta in un contratto o in un atto separato, in forza della quale le parti sottopongono ad arbitrato ogni controversia che possa insorgere tra loro”.

A riguardo si rammenta che per attivare il procedimento arbitrale è necessario l’accordo e la volontà a intraprenderlo da parte di entrambe le parti, pertanto, come spiega il punto 3 dell’art. 1, qualora manchi la convenzione arbitrale o se essa non contenga anche uno solo dei riferimenti sopra indicati, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento Arte della Camera Arbitrale di Venezia, può farne comunque richiesta mediante domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale (in base all’art. 10 del Regolamento), ma in caso di mancata adesione della controparte entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, l’arbitrato non potrà aver luogo.

Passando poi all’art. 5 - Albo degli Arbitri nell’Arte, il Regolamento prevede che la Camera Arbitrale predisponga un Albo degli Arbitri dal quale potranno essere scelti gli Arbitri per questioni relative all’arte, e che quindi, dovranno essere evidentemente individuati anche sulla base di competenze specifiche in materia. Questo salvo alcuni casi descritti dall’art. 14, come ad esempio quando le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi: in tal caso il Consiglio Arbitrale nomina quale Arbitro unico o quale Presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

Sempre in materia di controversie fra parti appartenenti a Stati e nazionalità diverse - che non sono certo rari in un mercato ormai globale come quello dell’arte - uno dei vantaggi dell’arbitrato è la possibilità, prevista dall’art. 4 del Regolamento, di decidere la lingua con cui si svolgerà il procedimento, e comunque di richiedere traduzioni ad hoc per facilitare la risoluzione delle incomprensioni di natura linguistica che si possano aprire fra le parti. In particolare, il punto 2 del menzionato art. 4 dispone che “l’Arbitro può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato”.

Di altrettanto interesse è poi l’art. 7 – Comunicazioni, notificazioni e termini che ammette per le comunicazioni di qualsiasi genere, incluse le notifiche di atti o provvedimenti, l’utilizzo di “tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione e la identificazione del mittente”. Certamente questo è un altro vantaggio nell’applicare l’ADR a controversie d’arte, dato che queste spesso necessitano di rapidità e flessibilità di risoluzione, che non sarebbero mai permesse dai normali tempi burocratici dei procedimenti ordinari in Italia.

Un altro aspetto positivo che si riscontra nella risoluzione arbitrale delle controversie d’arte è quello dell’assoluta riservatezza, infatti l’art. 9 - Obbligo di riservatezza prevede che la Camera Arbitrale, gli Arbitri, i Consulenti Tecnici d’ufficio, il Comitato Scientifico, i Consulenti di parte e le parti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in relazione a qualsiasi notizia o informazione, inerente allo svolgimento e all’esito della procedura, incluso il lodo. Le parti potranno poi eventualmente autorizzare espressamente la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi, integralmente oppure resi totalmente anonimi quanto alle parti e ai soggetti intervenuti nella procedura.

Gli articoli contenuti nelle sezioni TITOLO II – Instaurazione del giudizio e TITOLO III - L’arbitro contengono delle prescrizioni specifiche relative alle procedure necessarie per la presentazione della domanda di arbitrato e l’apertura del fascicolo per l’avviamento del procedimento, nonchè indicazioni sul processo di nomina dell’arbitro o di più arbitri diversi se ci siano più controversie connesse.

Il successivo TITOLO IV è dedicato al procedimento e di particolare importanza è l’art. 22 che nel disciplinare tutti i poteri dell’arbitro, attribuisce a questi il potere di pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. Nell’accettare il Regolamento, infatti, le parti accordano di dare sempre pronta esecuzione ai provvedimenti cautelari che dovessero essere pronunciati dall’Arbitro.

Ugualmente rilevante, soprattutto nelle controversie su questioni di autenticità e provenienza delle opere d’arte, è il contenuto dell’Art. 27– Consulenza tecnica, il quale assegna all’Arbitro la facoltà di nominare uno o più Consulenti Tecnici d’ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale, ai fini di operazioni di consulenza tecnica. Il Consulente Tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli Arbitri. Il punto 5 del medesimo art. 27 prevede inoltre che, alla pari di altre Camere Arbitrali internazionali, la Camera Arbitrale dispone di un Elenco dei Consulenti Tecnici, di provata esperienza e capacità, all’interno del quale potrà essere individuato il professionista ritenuto più idoneo all’incarico. Questi, come abbiamo detto, si rendono rilevanti soprattutto in caso di controversia avente ad oggetto l’autenticità di un’opera d’arte, così come definita all’art. 1, punto 1, del Regolamento; pertanto, in tali casi, secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 27, su richiesta dell’Arbitro, il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale può nominare senza indugio un Comitato Scientifico composto da tre membri il quale, nel termine di 30 giorni dall’accettazione dell’incarico, proporrà all’Arbitro la nomina di uno o più Consulenti Tecnici d’Ufficio aventi specifiche cognizioni in relazione all’oggetto della controversia in questione e secondo criteri di economicità.

Per quanto concerne invece la definizione della controversia, l’art. 31 del TITOLO V dispone che l’Arbitro deve depositare il lodo arbitrale nel termine di 180 giorni dalla sua costituzione. Inoltre, oltre al lodo definitivo, l’Arbitro può emettere lodi non definitivi o parziali, anche a contenuto cautelare. Il lodo è deliberato dall’Arbitro unico o dal Collegio Arbitrale, a maggioranza dei voti degli Arbitri riuniti in conferenza personale, che potrà tenersi anche con modalità informatiche. Il lodo, redatto per iscritto, deve pronunciarsi su tutte le domande delle parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della decisione.

Chiudono il documento il TITOLO VI che regolamenta la gestione delle spese del procedimento e il TITOLO VII che prevede la possibilità di una procedura accelerata per procedimenti in cui l’importo in contestazione non ecceda € 1.000.000,00, mediante la riduzione a metà di tutti i termini, sia per le parti e che per l’Arbitro, con la possibilità dunque di arrivare al lodo entro 90 giorni, invece dei consueti 180.

Negli allegati troviamo infine stabiliti e resi pubblici i compensi e gli onorari arbitrali, oltreché il codice Deontologico per gli Arbitri.

L’introduzione del nuovo Regolamento Arte segna per la Camera Arbitrale di Venezia (e in generale per l’ADR in Italia) un ulteriore passo importante nel percorso di promozione dell’arbitrato quale strumento adeguato, efficace ed efficiente per la risoluzione delle controversie legate al mondo dell’arte. Un’azione che la Camera Arbitrale di Venezia porta già avanti da tempo tramite la sua sezione specifica dedicata all’arte, attraverso incontri e approfondimenti su Arte e Diritto, che vedono coinvolti esperti del settore in Italia e all’estero.

 

Elisa Carollo

Associate di Loconte&Partners di Milano